Il contratto collettivo nazionale per le Colf e Badanti sottoscritto tra ARPE - FEDERPROPRIETÀ, UPPI, CONFAPPI e FESICA-CONFASL, CONFASL FISALS, CONFSAL, il 19 luglio 2006 e successivamente rinnovato, ha previsto all’art 3 la costituzione di un ente bilaterale, denominato Ebilcoba che garantisce il pagamento al lavoratore dell’indennità di malattia e sostituendosi al datore di lavoro gli sottrae questo onere gravoso.
TUTELA PER COLF E BADANTI
Vogliamo rilevare come il nostro contratto Colf e Badanti abbia non solo previsto l’esistenza di un’assistenza malattia ma soprattutto come per primo ha reso operativa questa importante tutela nei confronti dei lavoratori domestici. L’esistenza di una Cassa Malattia in favore del lavoratore domestico è infatti attiva dal 4 giugno 2008 ed obbligatoria per chi sottoscrive il CCNL Colf e Badanti su citato.
COSTI
Le condizioni per cui la tutela malattia possa effettivamente operare, espressamente disciplinate dagli art. 3 e 26 del C.C.N.L., sono le seguenti:
1. Versamento complessivo di euro 0,03 sulla paga oraria da corrispondersi nella misura di euro 0,02 dal datore di lavoro e nella misura di euro 0,01 dal lavoratore.
2. Il pagamento dei contributi assistenziali potrà essere effettuato, contemporaneamente al versamento trimestrale dei contributi obbligatori, all’INPS tramite il medesimo bollettino indicando sullo stesso il codice E1 assegnato all’Ebilcoba dall’INPS in virtù di una specifica convezione sottoscritta tra le parti;
3. A seguito del versamento di 12 mesi di contributi ad opera delle parti si perfeziona l’obbligo dell’Ebilcoba di corrispondere l’indennità di malattia al lavoratore;
VANTAGGI PER IL DATORE DI LAVORO
In caso di malattia del lavoratore, debitamente comprovata da certificato medico, ed presenza del verificarsi del presupposto di cui al punto n. 3, l’indennità di malattia è corrisposta dall’Ebilcoba, dal 4° giorno di malattia e sino al 10° giorno è pari 100% della retribuzione globale di fatto, dal 11° giorno sino al 20° l’indennità è pari al 50% della retribuzione globale di fatto. Per i primi 3 giorni di malattia del lavoratore, l’indennità rimane onere del datore di lavoro ed è pari al 50% della retribuzione globale di fatto.
Si ricorda altresì che per aderire al contratto sottoscritto dall’ARPE – Federproprietà UPPI, CONFAPPI e FESICA-CONFASL, CONFASL FISALS, CONFSAL, è opportuno nella lettera di assunzione fare espressa menzione allo stesso (cfr. facsimile allegato al contratto) occorrendo poi procedere al versamento trimestrale del contributo come sopra indicato.
Informazioni dettagliate sul nuovo contratto, sulle modalità di applicazione, sulle modalità di assunzione dei lavoratori, sulle prestazioni erogate dall’Ebilcoba e sui servizi offerti dall’Associazione potranno essere reperite presso la sede dell’Ebilcoba, via Barberini, 29 - Roma oppure consultando il sito internet (www.ebilcoba.it) o tramite posta elettronica all’indirizzo info@ebilcoba.it.
Da oggi puoi consultare il CCNL Colf e Badanti anche su iPhone.