ESTRATTO CONTO DEL LAVORATORE
I contributi dovuti, a seguito di prima emissione dei bollettini, possono essere pagati entro 30 giorni dalla data di ricezione senza alcuna sanzione. I successivi versamenti devono essere effettuati trimestralmente dal datore di lavoro, utilizzando gli appositi bollettini di c/c postale, alle seguenti scadenze:
• Dal 1° al 10 aprile - Versamento valido per il 1° trimestre
• Dal 1° al 10 luglio - Versamento valido per il 2° trimestre
• Dal 1° al 10 ottobre - Versamento valido per il 3° trimestre
• Dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo - Versamento valido per il 4° trimestre
Il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore domestico è pari a quello delle settimane lavorate per le quali risulti versata o dovuta una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 12 ore lavorative
La Legge 638 dell’11/11/1983 all’art. 6 ha variato in 24 il numero minimo delle ore lavorative con decorrenza 1.1.1984
Il numero delle settimane accreditate risulterà pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo il totale delle ore lavorate nel trimestre per 24.
Es. ore lavorate 295: 24 = 12,29 arrotondato per eccesso a 13
Es. ore lavorate 170: 24 = 7,08 arrotondate per eccesso a 8. I contributi determinati in base a questi criteri daranno il numero delle settimane da accreditare risalendo a ritroso, nel tempo, a decorrere dall’ultima settimana lavorata compresa nel trimestre solare.
Sull’ Estratto Contributivo tali settimane vengono indicate con:
• la lettera A (accreditate), numero delle settimane accreditate risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall’ultima settimana lavorata compresa nel trimestre solare;
• la lettera L (lavorate) segnala le settimane in cui, pur essendoci retribuzione, non si raggiungono le 24 ore;
• lo spazio vuoto sta ad indicare la mancanza di prestazione.