CHI E' IL LAVORATORE DOMESTICO
E’ colui che presta la sua opera, in modo continuativo, esclusivamente per le necessità ed il funzionamento della vita familiare del datore di lavoro, sia con qualifica specifica, anche di elevata competenza professionale (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista personale, giardiniere, custode, etc.), sia con mansioni generiche.
Il lavoro domestico può avere modalità di svolgimento diverso:
• a servizio intero (lavoratore domestico convivente o badante) – se il lavoratore abita presso il datore di lavoro, usufruendo, oltre che della retribuzione, del vitto e dell'alloggio;
• a mezzo servizio – se presta, presso la stessa famiglia, servizio per almeno 4 ore al giorno o per 24 ore settimanali, quando il servizio non e' uniforme in tutti i giorni della settimana;
• ad ore – se presta la propria opera in famiglia solo per alcuni giorni alla settimana, e con un orario inferiore alla 24 ore settimanali.
Questo tipo di rapporto di lavoro è regolato dal CCNL di categoria del 13 febbraio 2007: decorrenza 01/03/2007 - scadenza 28/02/2011.
E' caratterizzato dalla subordinazione e dall’erogazione di una retribuzione, ed è soggetto all’obbligo assicurativo, in applicazione delle norme previste dall' Art 26 DPR 1403/71 (obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari).
Possono svolgere lavoro domestico anche i lavoratori:
• già assicurati per altra attività di lavoro domestico;
• pensionati;
• durante il periodo di prova;
• avviati dai comuni o dalle ASL al servizio di assistenza domiciliare non infermieristica presso persone anziane indigenti, alle quali le predette amministrazioni forniscono mezzi materiali per corrispondere la retribuzione e gli oneri accessori.