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STATUTO

Art. 1 - Costituzione
A norma degli artt. 36 e seguenti del codice civile e dell’art. 3 del CCNL COLF Badanti stipulato in data 19/7/2006, è costituita, per iniziativa delle organizzazioni nazionali FEDERPROPRIETA', CONFSAL, FESICA CONFSAL, CONFSAL FISALS, CONFAPPI e UPPI un'associazione nazionale denominata "EBILCOBA", di seguito per brevità indicata come Ente.

Art. 2 - Sede e durata
L'Ente ha sede nel Comune di Roma alla via S. Nicola da Tolentino 21 ed ha durata indeterminata nel tempo, salvo lo scioglimento anticipato di cui all'art. 25. Qualsiasi variazione di sede nello stesso Comune non comporta modifiche ai patti sociali. Qualora se ne presenti l'opportunità, potranno essere istituiti, mediante apposita regolamentazione, recapiti operativi dell'Ente nel territorio nazionale, presso le sedi decentrate delle parti di cui all'art. 1. Previo consenso delle parti costituenti, potranno altresì essere istituite articolazioni territoriali dell'Ente.

Art. 3 - Scopi e finalità
L’Ente non ha fini di lucro ed ha lo scopo di rendere operative intese tra le parti costituenti finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei collaboratori familiari ed addetti all’assistenza non infermieristica dipendenti da proprietari di fabbricati ed ha lo scopo di:
a) favorire nel territorio nazionale lo sviluppo della proprietà edilizia e del lavoro dipendente promuovendo idonee strutture operative;
b) promuovere e realizzare l'erogazione di prestazione di servizi anche mutualistici e previdenziali per i proprietari immobiliari loro soci, nonché dei lavoratori da loro dipendenti, in attuazione degli accordi tra le parti costituenti;
c) erogare provvidenze nei limiti delle proprie disponibilità e così come stabilito dagli accordi interconfederali, dal c.c.n.l., in data 19/7/2006 e dalle disposizioni di legge ai datori di lavoro aventi diritto al fine di sostenere il reddito dei lavoratori;
d) provvedere alla raccolta e alla gestione così come previsto dagli accordi interconfederali dei contributi dovuti per l'assistenza contrattuale fornita dalle organizzazioni costituenti;
e) favorire un efficace sistema di formazione, orientamento ed aggiornamento professionale anche mediante: - convenzioni con istituzioni ed enti competenti per la realizzazione e le attività formative; - collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, per la promozione delle attività formative, anche per quanto attiene alla destinazione delle risorse più coerente con le reali esigenze dei proprietari e dei dipendenti lavoratori e con la finalità di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro; - lo studio e la predisposizione di sistemi di valutazione delle attività conseguenti ai contratti di formazione lavoro; - la raccolta delle risorse necessarie alla formazione di primo inserimento; - la produzione di materiale didattico di uso comune nelle diverse regioni e province autonome, in collaborazione con le strutture regionali degli enti di formazione promossi o indicati dai soci fondatori; - la gestione dei corsi di formazione professionale anche mediante le strutture regionali degli enti di formazione promossi o indicati dai soci fondatori;
f) provvedere alla raccolta e alla riscossione, in quanto ente delegato, delle ritenute operate dai datori di lavoro al proprio personale dipendente in base alle deleghe sindacali;
g) provvedere alla realizzazione di iniziative concertate tra le parti costituenti lo Stato, le Regioni ed altri enti pubblici sub regionali e soggetti privati;
h) provvedere alla partecipazione ai procedimenti derivanti dalle politiche regionali, nazionali e comunitarie, la ricerca dei fabbisogni formativi, la progettazione e l’attuazione di modelli formativi e di impiego anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
i) provvedere alla raccolta delle risorse e la loro gestione per l'attuazione degli scopi e le finalità del presente statuto, avendo cura di separare contabilmente le gestioni relative alle iniziative rientranti nei precedenti punti c, d, e, f;
j) provvedere alla rappresentanza dei soci fondatori nei confronti di altri interlocutori istituzionali per ciò che riguarda l'applicazione della disciplina interconfederale richiamata in precedenza;
k) provvedere alla valorizzazione ed il consolidamento in tutti gli ambiti significativi della specificità delle relazioni sindacali e le relative esperienze di gestione bilaterale;
l) provvedere alla promozione di indagini e ricerche attraverso l’attivazione di osservatori nazionali e regionali;
m) provvedere all’organizzazione e la promozione di tutte le iniziative conseguenti ad accordi interconfederali sopra richiamati e successivi ed alle norme di legge. L'ente inoltre potrà svolgere attività connesse o complementari e comunque strumentali per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti entro i limiti previsti dalla legge per il mantenimento della qualifica di ente non commerciale, soprattutto ai fini fiscali. L'attuazione degli scopi sopra definiti e comunque di tutte l'attività dell'ente potrà essere specificata in un regolamento che sarà predisposto dal Consiglio di amministrazione che lo utilizzerà in via provvisoria sino alla convocazione dell'assemblea che provvederà ad approvarlo e costituirà parte integrante del presente statuto.

Art. 4 - Tipologia di servizi e prestazioni
L'Ente eroga prestazioni e servizi a tre livelli: 1° livello, intercategoriale per prestazioni e servizi comuni, derivanti da accordi collettivi, a tutti i datori di lavoro e ai lavoratori iscritti di cui all'art. 6; 2° livello di categoria, per prestazioni e servizi prescelti in base alle clausole contrattuali collettive; 3° livello volontario individuale per servizi o prestazioni scelte liberamente dai singoli datori di lavoro dai singoli lavoratori tra i servizi offerti dall'Ente. L'erogazione delle prestazioni avverrà con le modalità e le misure stabilite dal Consiglio d’amministrazione.

Art. 5 - Soci
Sono soci fondatori nel testo anche denominati “parti costituenti” dell'Ente: l’organizzazione nazionale FEDERPROPRIETA’; le Confederazioni sindacali CONFSAL, FESICA CONFSAL, CONFSAL FISALS, CONFAPPI e UPPI; Esse manterranno anche in futuro la qualifica di "soci fondatori", anche se con denominazione variata.

Art. 6 - Iscritti fruitori dei servizi dell'Ente
Sono iscritti alle gestioni dei servizi dell'Ente i proprietari edilizi, anche in condominio, e/o affittuari e i lavoratori dipendenti dagli stessi. L'iscrizione dei singoli dipendenti e delle singole imprese può essere comunque mantenuta per le prestazioni o i servizi di 3° livello di cui all'art. 4. Fanno eccezione i portieri, pulitori e impiegati che restano disciplinati dal c.c.n.l. in data 27.6.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 - Cessazione dell'iscrizione
L'iscrizione all'Ente cessa con:
a) lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione per qualsiasi causa dell'Ente medesimo;
b) su indicazione in tal senso del contratto o accordo collettivo di categoria limitatamente alle prestazioni di secondo livello per le imprese ed i lavoratori della categoria interessata;
c) nel caso di cessazione dell'appartenenza degli iscritti alle categorie disciplinate dal c.c.n.l. in data 19/7/2006. In caso di cessazione dell'iscrizione, gli iscritti non avranno diritto ad alcun rimborso per quote associative e contributi versati, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dall'adesione all'Ente.

Art. 8 - Entrate
Per gli scopi di cui all'art. 3 in relazione ai diversi livelli di prestazioni e servizi di cui all'art. 4 si provvede: con il contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori previsto dagli accordi interconfederali nazionali, dai c.c.n.l. e dalla legge; con i contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori previsti nei singoli accordi o contratti di categoria; con i proventi nazionali o regionali relativi alla formazione professionale e al mercato del lavoro; nonché con ogni altro provento che a qualsiasi titolo venga attribuito da qualsiasi soggetto pubblico e privato per il perseguimento degli scopi sociali; con la contribuzione volontaria di lavoratori e imprese relativamente a prestazioni e servizi di terzo livello ex art. 4. Possono essere attribuiti altresì all'Ente compiti di raccolta di quote di servizio o quote associative di categoria e speciali quote aggiuntive dovute dai datori di lavoro non iscritti alle organizzazioni di cui all'art. 1 ed attribuite a queste ultime per l'attività di rappresentanza da esse svolta. L'entità di tali quote aggiuntive sarà fissata dal Consiglio d’amministrazione che stabilirà anche le modalità di versamento, la relativa gestione e contabilizzazione, nonché le erogazioni delle prestazioni e dei servizi.

Art. 9 - Organi dell'Ente
Sono organi dell'Ente: l'Assemblea dei soci; il Consiglio d’amministrazione; i Comitati di coordinamento dei fondi; il Presidente; il Vice presidente; il Collegio sindacale; Tutte le cariche sono gratuite salvo diverse disposizioni stabilite da norme di legge o dalla volontà delle parti.

Art. 10 - Assemblea
L'Assemblea è costituita dai soci fondatori ed è composta di massimo 24 (ventiquattro) membri nominati per metà dall’organizzazione sindacale dei lavoratori e per metà dall’organizzazione datoriale costituenti. Nel caso di adesione di altre associazioni, l’assemblea delibera il proprio ampliamento con l’inclusione su base paritetica di altri membri.
I membri dell'Assemblea durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati. Alla scadenza mantengono il pieno esercizio delle funzioni fino a quando le organizzazioni interessate non abbiano comunicato all'Ente con lettera raccomandata i nominativi dei nuovi membri. I membri dell'Assemblea possono essere sostituiti dalle organizzazioni di appartenenza in qualsiasi momento. Il membro nominato in sostituzione di un altro cessa dalla carica insieme agli altri membri dell’Assemblea. Anche eventuali sostituzioni dei membri nel corso del loro mandato debbono essere comunicate dalle organizzazioni interessate all'Ente con lettere raccomandata.
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei componenti l'assemblea stessa o il Collegio sindacale. La convocazione si effettua mediante avviso contenente indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione dell'Assemblea e' fatta dalla segreteria dell'Ente mediante avviso scritto da recapitarsi, con lettera ordinaria, telescritto o altro mezzo ritenuto opportuno, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio eletto da ciascun membro, nonché mediante affissione all'albo sociale presso la sede dell'Ente. In caso di urgenza il termine di convocazione sarà ridotto a 48 (quarantotto) ore. L'Assemblea potrà tenersi o presso la sede sociale o altrove. L'Assemblea ordinaria delibera
a) sulla relazione del Consiglio d’amministrazione relativa all'attività svolta dall'Ente;
b) sull’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
c) sulla nomina dei componenti del Consiglio d’amministrazione e dei componenti dei Comitati di coordinamento;
d) sulla nomina del collegio sindacale e fissazione del relativo compenso; sull'eventuale compenso ai componenti del Consiglio d’amministrazione e dei Comitati di coordinamento;
e) sugli argomenti proposti dal Consiglio d’amministrazione ovvero da coloro che ne hanno richiesta la convocazione. L'Assemblea ordinaria è valida se in prima convocazione sono presenti almeno la metà più 1 dei componenti. In seconda convocazione l'Assemblea, che può tenersi dopo almeno 12 (dodici) ore dalla prima, è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Ciascun componente dell'Assemblea può farsi delegare da altro componente mediante delega scritta; ogni delegato non può rappresentare più di due componenti. Le deliberazioni sono prese:
- a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto in caso di presenza paritetica dei rappresentanti delle organizzazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- all'unanimità qualora i presenti alla riunione dell'Assemblea non rappresentino pariteticamente le due parti, organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali dei lavoratori. L'unanimità deve essere richiesta da un membro nel corso della seduta; nel caso di mancata richiesta si delibera a maggioranza.
Ove per effetto delle disposizioni di cui al comma che precede, la delibera sull'argomento all'o.d.g. non possa essere presa, esso verrà rinviato ad una successiva riunione dell'Assemblea. Qualora anche in questa seconda riunione ci si trovi nell’impossibilità di deliberare, la materia verrà demandata alle parti di cui all'art. 1.
L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, ogni qualvolta il Consiglio d’amministrazione lo ritenga opportuno. Essa delibera:
a) sulle modifiche dello statuto;
b) sull’eventuale scioglimento dell'Ente.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in mancanza, dal Vice presidente, in mancanza di entrambi da un componente nominato dall' Assemblea.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è valida se sono presenti i due terzi dei componenti; in seconda convocazione, che può tenersi dopo almeno 12 (dodici) ore dalla prima, se sono presenti la metà più uno dei componenti.
Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza dei voti, salvo la delibera di scioglimento dell'Ente, per cui occorre in ogni caso il voto favorevole di tre quarti degli aventi diritto.
La verbalizzazione delle riunioni dell’Assemblea è effettuata dal Vice presidente o, se nominato, dal direttore dell’Ente.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione dell'Ente
L'Ente è retto da un Consiglio d’amministrazione costituito:
a) da 6 (sei) rappresentanti dell’organizzazione datoriale di cui all'art. 1;
b) da 6 (sei) rappresentanti dell’organizzazione sindacale dei lavoratori di cui all'art. 1.
Nel caso di adesione di altre associazioni, l’assemblea delibera l’ampliamento paritetico del Consiglio d’amministrazione.
I membri del Consiglio d’amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati. Possono essere sostituiti dalle organizzazioni di appartenenza in qualsiasi momento. Il membro nominato in sostituzione di altro cessa dalla carica insieme agli altri membri del consiglio. Le eventuali sostituzioni dei membri nel corso del loro mandato debbono essere comunicate dalle organizzazioni interessate all'Ente con lettera raccomandata.
Il Consiglio d’amministrazione si riunisce di norma ogni trimestre, oppure ogni qual volta ne sia fatta richiesta da almeno due membri di esso o dal Presidente del Collegio dei sindaci, nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
La convocazione del Consiglio è fatta dalla segreteria dell'Ente mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione al domicilio eletto da ciascun membro. In caso di urgenza il termine di convocazione sarà ridotto a 48 (quarantotto) ore. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno. Il verbale delle riunioni è redatto dal Vice presidente o, se nominato, dal direttore dell’Ente che adempie alle funzioni di segretario senza diritto di voto.
Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono prese:
- a maggioranza assoluta dei voti in caso di presenza paritetica dei voti esprimibili dai rappresentanti delle organizzazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- a maggioranza dei tre quarti dei presenti qualora i voti presenti alla riunione non rappresentino pariteticamente le due parti;
Ove, per effetto delle disposizioni di cui al comma che precede, la delibera sull'argomento all'o.d.g. non possa essere presa, la materia verrà demandata alle parti di cui all'art. 1.

Art. 12 - Compiti del Consiglio d’amministrazione
Il Consiglio d’amministrazione elegge al suo interno il Presidente dell'Ente nella persona di un rappresentante designato dalle organizzazioni datoriali ed il Vice presidente nella persona di un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Ha altresì i seguenti compiti:
a) promuove gli atti e i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il corretto funzionamento dell'Ente;
b) provvede alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Ente e delle relative note esplicative;
c) provvede all’eventuale compilazione del regolamento esecutivo interno dell'Ente;
d) approva l’organico del personale dell’Ente e ne fissa il relativo trattamento economico;
e) istituisce eventuali Comitati di coordinamento dei fondi, ne indirizza e coordina il funzionamento e cura l'esecuzione delle delibere dei Comitati stessi per le gestioni e i servizi categoriali;
f) indica ai Comitati di cui alla lett. e iniziative e progetti sulle gestioni e sui servizi categoriali e intercategoriali che consentano il massimo sviluppo di sinergie e di produttività delle risorse raccolte;
g) delibera l'impostazione delle gestione e dei servizi e le modalità di erogazione degli stessi;
h) conosce e dirime i reclami presentati dalle aziende e dai lavoratori iscritti all'Ente in merito alle contribuzioni ed erogazioni dei servizi e delle gestioni;
i) provvede all'attività necessaria per l'eventuale istituzione delle sedi di cui all'art. 2, co. 2 e 3. Art. 13 - Presidente
Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato, salva la facoltà di sostituzione contemplata nelle norme precedenti. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente anche in giudizio e a lui spetta rappresentare l'Ente di fronte ai terzi. Sovrintende all'applicazione del presente statuto; promuove le convocazioni del Consiglio d’amministrazione e ne presiede le riunioni dando esecuzione alle relative deliberazioni; nomina il personale dipendente; può attribuire a singoli componenti del Consiglio d’amministrazione l’esercizio della vigilanza su particolari settori d’attività. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice presidente.

Art. 14 - Vice presidente
Il Vicepresidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato, salva la facoltà di sostituzione contemplata nelle norme precedenti. Spetta al Vice presidente sovrintendere, di concerto con il Presidente, all’applicazione del presente Statuto; coadiuvare il PresIdente in quegli atti a lui demandati; sostituire il Presidente in quegli atti e in quelle funzioni che possono essergli da questo delegate in via temporanea o permanente.

Art. 15 - Comitati di coordinamento dei fondi
I Comitati, istituiti con delibera del Consiglio d’amministrazione con struttura paritetica, hanno lo scopo di curare gli aspetti tecnici in ordine alle materie attinenti alla gestione dei fondi, e svolgono funzioni di istruttoria e di proposta nei confronti del Consiglio d’amministrazione.

Art. 16 - Collegio sindacale
Il Collegio dei sindaci è composto di tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti eletti dall'Assemblea. Il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei revisori dei conti.
I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, in caso di impedimento vengono sostituiti dai supplenti.
I diritti, i poteri, i doveri, la responsabilità dei sindaci e l'attività del Collegio sono regolati dagli artt. 2397 e seguenti del codice civile.
I sindaci devono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio d’amministrazione nelle quali si tratti di materie attinenti alle loro funzioni. Spetta in particolare al Collegio sindacale controllare la corrispondenza dell'attività gestionale agli scopi statutari e la regolarità contabile e amministrativa delle registrazioni dell'Ente.
II Collegio sindacale si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga necessario o quando uno dei sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione e' fatta senza alcuna formalità.
Tutte le riunioni e le risultanze degli accertamenti eseguiti dovranno risultare dal libro dei verbali delle adunanze del Collegio.

Art. 17 - Direttore
Il direttore e' nominato dal Presidente, sentito il Consiglio d’amministrazione.
II direttore ha il compito di:
- organizzare e controllare i servizi predisposti in base al regolamento;
- attuare, sotto la responsabilità del Presidente, operativamente le singole deliberazioni del Consiglio d’amministrazione;
- riferire, ogni qualvolta ne sia richiesto o lo reputi opportuno, al Presidente tutte le notizie relative all'andamento dell'Ente e delle singole gestioni o servizi;
- adempiere tutti i compiti che allo stesso competono in base al presente statuto ed al regolamento interno di esecuzione approvato dal Consiglio d’amministrazione. Al direttore sono direttamente subordinati i dipendenti dell'Ente.

Art. 18 - Patrimonio e gestione finanziaria
Le risorse dell'Ente sono costituite dai contributi versati dagli iscritti ai sensi dell'art. 8 e dagli altri proventi previsti dal presente statuto, dagli interessi attivi sulle predette somme e dai frutti dell'attività di gestione, mediante convenzione con primarie società di assicurazione o di gestione finanziaria, via via diminuiti delle erogazioni per prestazioni effettuate dall'Ente e delle spese di gestione e amministrazione.
Fanno parte delle disponibilità anche eventuali entrate per ritardati versamenti, nelle misure che saranno stabilite dal Consiglio d’amministrazione, e quant'altro incassato a titolo di lascito, donazione, sovvenzione da chiunque disposti in via continuativa o occasionale.

Art. 19 - Esercizio sociale e bilancio
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci devono essere formati secondo le disposizioni di legge civilistiche e fiscali. Gli avanzi di gestione sono integralmente destinati ad incrementare il patrimonio dell'Ente per far fronte agli scopi sociali. E’ comunque vietata la distribuzione di utili ai soci.

Art. 20 - Cause di scioglimento e nomina dei liquidatori
Oltre che per le cause stabilite dalla legge, lo scioglimento anticipato dell'Ente è deliberato dal Consiglio d’amministrazione nei seguenti casi:
1) impossibilità di continuare a perseguire lo scopo sociale;
2) evoluzione del quadro normativo contrattuale che renda superata l'esistenza dell'Ente.
Sulla base della delibera di scioglimento, il Consiglio d’amministrazione assume collegialmente i poteri del liquidatore. Estinte le passività verso i terzi ed assegnate agli iscritti aventi diritto le prestazioni comunque dovute anche in ipotesi di liquidazione, il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a enti o associazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Ente o dei soci fondatori.

Art. 21 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie comunque relative all'interpretazione ed applicazione del presente statuto e di eventuali regolamenti sono deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto di tre arbitri così nominati; un membro nominato dall’organizzazione datoriale di cui all'art. 1, un membro nominato dall’organizzazione sindacale dei lavoratori di cui all'art. 1, il terzo membro con funzioni di Presidente designato dagli altri due arbitri entro trenta giorni dalla nomina o, in difetto, su richiesta di una delle parti designato dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale provvede altresì alla nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro trenta giorni dalla comunicazione ad essa della nomina dell'arbitro dell'altra parte.
Gli arbitri designati decidono, anche a maggioranza, come mandatari amichevoli compositori, senza alcuna formalità di procedura, entro novanta giorni dall'ultima accettazione delle loro nomine.
Essi comunicano la loro decisione, sinteticamente motivata alle parti.
Le parti sono impegnate a considerare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuale.

Art. 22 - Integrazioni e modifiche
Le parti si impegnano sin d'ora ad apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente Statuto che dovessero rendersi in futuro utili o necessarie in forza di accordi sottoscritti da tutti i soci fondatori e qualora se ne manifestasse la necessità, a sottoporre all’Assemblea il regolamento d’attuazione del presente statuto.

Art. 23 - Disposizioni generali
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto e nell’eventuale regolamento, si rinvia alle norme di legge, ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e al c.c.n.l. in data 19/7/2006.

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