TRATTAMENTO DI MALATTIA
Malattia
Superato il periodo di prova, la conservazione del posto, in caso di malattia, viene garantita fino al quarantacinquesimo giorno di calendario, salva l’eventuale maggiore durata stabilita nel contratto individuale.
Il periodo relativo alla conservazione del posto di lavoro è da considerarsi nell’anno civile (1 gen.- 31 dic.).
Ai lavoratori assenti per malattia , il datore di lavoro corrisponderà le seguenti indennità:
Per i primi 3 giorni il 50 % della retribuzione globale di fatto;
Dal 4 ° giorno sino al 10° giorno il 100% della retribuzione globale di fatto;
Dal 11° giorno al 20° giorno il 50 % della retribuzione globale di fatto;
Le indennità di cui sopra vengono corrisposte con esclusione della giornata di riposo settimanale e l’aggiunta della quota vitto ed alloggio nel caso in cui lavoratore non sia degente presso il domicilio del datore di lavoro.
Per i primi tre giorni di malattia l’indennità rimane a carico del datore di lavoro, per il restante periodo provvede l’Ebilcoba, sempre che i datori di lavoro abbiano comunque versato all’ Ente almeno 12 mesi di contributi. I contributi versati sono considerati acquisiti e saranno valutati ai fini del pagamento dell’ indennità di malattia anche se sono stati versati per un lavoratore diverso da quello in quel momento alle proprie dipendenze e che ha diritto all’indennità.”
Le assenze per malattia debbono essere giustificate secondo quanto previsto dall’art. 20, co. 2.
La malattia avvenuta in periodo di prova o di preavviso ne sospende la decorrenza. Lo stesso vale per la malattia sorta durante il periodo di ferie.
Infortunio
In caso di infortunio, al lavoratore che abbia superato il periodo di prova, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per almeno 45 giorni di calendario.
I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro sono da calcolarsi nell’anno civile intendendosi per tale periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro, spettano le prestazioni di legge erogate dall’Istituto nazionale infortuni sul lavoro. Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare gli infortuni nei seguenti termini:
• entro le 24 ore,in caso di morte.
• entro 2 giorni dall’accertamento per quelli con prognosi superiore a tre giorni.
• entro 6 giorni per quelli con prognosi inferiore ai tre giorni.
La denuncia deve essere redatta sull’apposito modulo distribuito dall’INAIL e corredata dal certificato medico.
Altra denuncia deve essere rimessa entro 2 giorni dall’evento all’autorità di pubblica sicurezza.
Poiché le prestazioni economiche dell’INAIL hanno inizio a partire dal quarto giorno, il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale per i primi quattro giorni, comprensivi di quello in cui l’infortunio è avvenuto.
La quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non sia degente presso il domicilio del datore di lavoro.
L’infortunio in periodo di prova o di preavviso li sospende.